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Prima di intraprendere la procedura di vendita tra privati e di addentrarsi nei vari adempimenti, è opportuno compiere alcune verifiche preliminari che mettano l’acquirente al riparo da possibili raggiri. Uno degli aspetti più rilevanti quando si acquista un’auto usata è il chilometraggio, perché la percorrenza incide profondamente sia sul valore commerciale del veicolo sia sulle sue condizioni generali. Non sempre, però, ci si può limitare a fidarsi del numero indicato sul cruscotto: purtroppo, esiste la cosiddetta «truffa dei chilometri scalati», attraverso cui si tenta di falsare il contachilometri per incrementare il prezzo di vendita di un’auto già molto utilizzata.
Per evitare queste situazioni, la misura più efficace consiste nel rivolgersi a un tecnico di fiducia, che possa eseguire un controllo approfondito dello stato di usura della macchina. Il professionista potrà verificare anche la corrispondenza fra la percorrenza dichiarata e le reali condizioni di motore, centralina ed elementi strutturali. Inoltre, è sempre utile consultare il Portale dell’Automobilista, dove, inserendo i dati del veicolo, si possono visionare i chilometri rilevati durante le revisioni. Se si riscontrano scostamenti sospetti tra più rilevazioni, è bene richiedere immediatamente chiarimenti al venditore.
Qualora si scopra di essere stati vittima di un contachilometri manomesso, si può sporgere querela presso le autorità (carabinieri o polizia) e, in caso di processo penale, costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni. In ambito civile, è anche possibile promuovere un’azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo, a seconda delle circostanze e dell’entità della frode. Non va dimenticato che, per agire in giudizio, è necessaria l’assistenza di un avvocato, eccetto che per la fase di querela in sede penale.
Redazione del contratto
Il momento cruciale della vendita auto tra privati è la formalizzazione dell’accordo. Da un punto di vista strettamente giuridico, la legge non impone un contratto scritto per considerare valido il trasferimento della proprietà del veicolo: l’essenziale è che venga effettuata l’annotazione del passaggio di proprietà sull’apposita modulistica e la successiva trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (Pra). Tuttavia, l’esperienza insegna che stipulare un contratto di compravendita su carta offre una tutela molto più solida sia al venditore sia all’acquirente, perché riduce le incertezze interpretative, fissa con chiarezza prezzo e condizioni di consegna e costituisce un riferimento in caso di controversie.
La redazione del contratto non richiede necessariamente l’intervento di un legale o di un professionista. Chiunque, infatti, può stendere il testo di pugno, acquistare un modulo presso un’agenzia di pratiche auto oppure scaricarlo da fonti affidabili online. È sufficiente la carta semplice, senza obblighi di marche da bollo o registrazioni all’Agenzia delle Entrate, purché non intervengano particolari condizioni che ne rendano obbligatoria la registrazione. Viene spesso inserita la clausola «visto e piaciuto», con cui l’acquirente dichiara di aver esaminato accuratamente il veicolo e di accettarlo nelle condizioni in cui si trova, salvo, naturalmente, i vizi occulti che non siano rilevabili con un normale controllo e di cui il venditore fosse a conoscenza.
Il passaggio di proprietà
La procedura che sancisce definitivamente la vendita è il passaggio di proprietà. In assenza di intermediazione del concessionario, tocca a venditore e acquirente presentarsi da un pubblico ufficiale per autenticare la firma sull’atto di vendita. Quest’ultimo può essere riportato in fondo al certificato di proprietà oppure su una scrittura privata separata. Sono ammesse diverse figure abilitate all’autentica: il notaio, il funzionario del Comune, quello dell’ACI o un’agenzia di pratiche auto convenzionata con lo Sportello Telematico dell’Automobilista. Occorre disporre di una marca da bollo da 16 euro, che sarà apposta sul documento.
Se l’autentica è fatta presso ACI o un’agenzia convenzionata, il passaggio di proprietà viene effettuato subito, assieme all’annotazione nei registri competenti. Invece, chi procede con l’autentica da un notaio o in Comune può prendersi fino a 60 giorni per recarsi al Pra e chiedere la trascrizione. È però preferibile non rimandare tale adempimento, perché, finché il nuovo proprietario non trascrive l’atto, eventuali multe o imposte come il bollo auto potrebbero ancora essere notificate al vecchio intestatario. Se il compratore non adempie e lascia passare il tempo, il venditore potrà decidere di procedere personalmente alla trascrizione, anticipando le spese e poi rivalendosi sull’acquirente, oppure rivolgersi al giudice di pace per far dichiarare la perdita del possesso del veicolo.
Garanzia auto usata
Nell’ambito delle compravendite tra privati, la legge non prevede un obbligo di garanzia analogo a quello esistente per i concessionari o per i rivenditori professionisti, che sono tenuti a fornire almeno dodici mesi di copertura sui difetti di conformità. Tuttavia, ciò non significa che il venditore privato sia libero da ogni responsabilità. Questi, infatti, è tenuto a trasferire un mezzo esente da difetti occulti e in condizioni coerenti con quelle dichiarate, tenuto conto della normale usura di un’auto d’occasione. Se, dopo l’acquisto, l’acquirente scopre un problema grave che non poteva essere riscontrato con l’ordinaria diligenza, può pretendere una riduzione del prezzo o persino la risoluzione del contratto, a seconda della gravità del vizio, purché dimostri che il venditore era a conoscenza (o avrebbe dovuto ragionevolmente esserlo) di quel difetto al momento della vendita.
Bollo auto
Un tema che crea spesso confusione è quello del bollo auto. Quest’ultimo è un tributo di proprietà sul veicolo, dovuto dalla persona fisica o giuridica che risulta intestataria del mezzo al momento della scadenza. Se il venditore ha già pagato il bollo per l’annualità in corso, non gli è consentito trasferire la frazione residua sull’eventuale nuova auto, né, parallelamente, i debiti pregressi passano automaticamente all’acquirente. Quest’ultimo diviene responsabile del pagamento del bollo solo dal periodo successivo all’effettivo trasferimento della proprietà. Viceversa, eventuali pendenze riferite a scadenze anteriori restano in capo al venditore. Proprio per questo è cruciale assicurarsi che la trascrizione del passaggio venga compiuta in tempi brevi, in modo da risolvere con chiarezza la competenza sulle tasse di possesso e scongiurare incomprensioni o rivalse.
Modello contratto scrittura privata
Di seguito si propone un modello standard di scrittura privata per la compravendita di un autoveicolo tra privati, ispirato allo schema fornito dall’ACI. È un testo generico, che le parti potranno personalizzare in base alle esigenze specifiche e alle informazioni relative al veicolo. In alternativa, è possibile scaricare questo modello di contratto vendita auto tra privati dal sito Icontratti.com.
SCRITTURA PRIVATA DI COMPRAVENDITA DI AUTOVEICOLO TRA PRIVATI
Tra i signori:
[Nome e Cognome del Venditore], nato/a a [luogo di nascita] il [data di nascita], Codice Fiscale [___], residente in [indirizzo completo], di seguito denominato/a “Venditore”;
e
[Nome e Cognome dell’Acquirente], nato/a a [luogo di nascita] il [data di nascita], Codice Fiscale [___], residente in [indirizzo completo], di seguito denominato/a “Acquirente”;
si conviene e stipula quanto segue:
Oggetto della vendita: Il Venditore vende all’Acquirente, che accetta, l’autoveicolo di seguito descritto:
Marca e modello: [___]
Targa: [___]
Numero di telaio (se disponibile): [___]
Data di prima immatricolazione: [___]
Prezzo e modalità di pagamento: Il corrispettivo pattuito per la vendita è di euro [], che l’Acquirente si impegna a versare nelle modalità seguenti: [specificare contanti, bonifico bancario, assegno circolare o altro]. Il pagamento dell’intera somma avverrà entro e non oltre la data del [].
Data di consegna: Il Venditore si impegna a consegnare il veicolo all’Acquirente in data [___], ovvero contestualmente al saldo del prezzo, se quest’ultimo avviene prima della scadenza suindicata.
Dichiarazioni del Venditore: Il Venditore dichiara:
Di essere l’unico e legittimo proprietario del veicolo;
Che il veicolo non risulta gravato da ipoteche, fermi amministrativi o altre formalità pregiudizievoli non dichiarate nel presente atto;
Che i documenti relativi all’auto (Libretto di Circolazione e Certificato di Proprietà/Documento Unico) saranno consegnati all’Acquirente al momento della consegna del veicolo;
Di aver fatto visionare il veicolo all’Acquirente, che ha potuto constatare lo stato d’uso dello stesso.
Condizioni del veicolo e clausola “visto e piaciuto”: L’Acquirente dichiara di aver esaminato l’autoveicolo con l’ordinaria diligenza e di averlo trovato di proprio gradimento, accettandolo nello stato in cui si trova. Resta inteso che il Venditore risponde di eventuali vizi occulti non rilevabili con la normale diligenza, di cui fosse a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere.
Passaggio di proprietà: Le parti si impegnano a completare le pratiche di passaggio di proprietà nei termini di legge, procedendo all’autenticazione delle firme e alla trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico (Pra). Le eventuali spese e imposte relative al trasferimento della proprietà gravano su [specificare se su Venditore o su Acquirente o se ripartite tra le parti].
Bollo e altre tasse: Resta inteso che l’Acquirente diverrà responsabile del pagamento del bollo a partire dal [___], ossia dalla data del passaggio effettivo di proprietà, mentre ogni pendenza fiscale relativa a periodi precedenti rimane a carico del Venditore.
Controversie: Per ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione della presente scrittura privata, le parti si impegnano a tentare una soluzione bonaria. Ove ciò non fosse possibile, il foro competente è quello di [___].
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data: [___]
Il Venditore: ________________________
L’Acquirente: ________________________
Questo testo costituisce un modello indicativo, personalizzabile in base alle singole esigenze o specifiche del veicolo. Potrà essere redatto in duplice copia, una per il Venditore e una per l’Acquirente, e conservato insieme alla documentazione necessaria per il passaggio di proprietà. È buona prassi allegare al contratto fotocopie dei documenti di identità di entrambe le parti e dei documenti relativi all’auto, per rendere l’operazione più trasparente e rintracciabile. Una volta firmato l’atto di vendita e ultimate le procedure per il passaggio di proprietà presso il Pra, la compravendita risulta compiuta a tutti gli effetti di legge