Indice
- 1 Quando il ritardo “accettabile” smette di esserlo
- 2 Prima mossa: mettere in fila i fatti (e le prove)
- 3 Cosa dice la legge, in parole semplici
- 4 Messa in mora e diffida: perché sono il passaggio decisivo
- 5 A chi indirizzare il reclamo (e come impostarlo)
- 6 Caparra, acconto, finanziamento: non sono la stessa cosa
- 7 Cosa scrivere nella lettera: un modello pronto da adattare
- 8 E se non rispondono? Le strade successive (senza perdersi)
- 9 Danni, spese e auto sostitutiva: cosa puoi chiedere
- 10 Un esempio pratico: dal “si fidi” alla soluzione
- 11 Domande ricorrenti, risposte rapide
- 12 Errori da evitare
- 13 Conclusione: prendi il volante del tuo reclamo
Hai firmato, hai pagato l’anticipo e hai fatto spazio in garage. Passano le settimane, poi i mesi, e l’auto non si vede. Possibile che non ci sia nulla da fare? C’è, eccome. In questa guida ti accompagno passo passo: capiamo quando il ritardo diventa inaccettabile, come scrivere un reclamo efficace e quali leve legali usare senza perdere altro tempo.
Quando il ritardo “accettabile” smette di esserlo
All’inizio tutti siamo accomodanti. “Arriva la settimana prossima”, ti dicono. Poi la settimana successiva. E quella dopo ancora. Dov’è il confine fra normale attesa e inadempimento? La legge prevede che, salvo accordi diversi, il venditore debba consegnare senza ritardo ingiustificato e comunque entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Se salta quel termine, puoi fissarne uno supplementare “ragionevole”; se scade anche quello, hai diritto a sciogliere il contratto e chiedere indietro i soldi. Lo sapevi? È scritto nero su bianco.
Questo vale anche quando nel contratto la data è indicata come “stimata”? Sì, ma con una precisazione utile. Se la data di consegna l’avete pattuita e — per circostanze, necessità personali o esplicita clausola — quel giorno per te è essenziale (pensa a un’auto per lavoro o a fine leasing), non hai neppure l’obbligo di concedere il termine supplementare: puoi risolvere subito. È la stessa norma a prevederlo, proprio per evitare rimpalli infiniti.
Prima mossa: mettere in fila i fatti (e le prove)
Prima di scrivere, raccogli il contratto d’acquisto, l’eventuale ordine firmato, ogni ricevuta o bonifico dell’anticipo, i messaggi con cui hai sollecitato la consegna e le risposte avute. Può sembrare ovvio, ma quando si è innervositi si dimenticano i dettagli. Invece i dettagli contano: chi ti ha promesso cosa, in che data, con quali parole. C’è una targa già assegnata? Un numero di telaio? Una data di immatricolazione “prevista”? Mettere tutto in ordine ti aiuta a scrivere un reclamo lucido e, soprattutto, verificabile.
Piccola digressione da officina: il ritardo capita — un fermo motore in produzione, pratiche di immatricolazione che ad agosto rallentano, trasporti che slittano. Ma un conto è un intoppo fisiologico, un conto è un rimpallo infinito. La differenza la fa la trasparenza: quando manca, è il momento di passare dalle telefonate alle carte formali.
Cosa dice la legge, in parole semplici
Ci sono tre pilastri. Primo: chi vende deve consegnare nei tempi concordati o, in mancanza, entro 30 giorni; se non lo fa, tu gli concedi un ultimo termine scritto (adeguato al caso). Secondo: se scade anche quel termine, puoi sciogliere il contratto e ottenere la restituzione di quanto pagato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni. Terzo: se nel contratto la data era essenziale o il venditore si rifiuta, puoi sciogliere subito senza concedere altro tempo. Tutto questo non è teoria: è il contenuto dell’art. 61 del Codice del Consumo, che tutela il consumatore quando i beni non vengono consegnati.
Tradotto nel tuo caso, vuol dire che non sei “ostaggio” del ritardo. Puoi smettere di rincorrere promesse e mettere il venditore di fronte a un’ultima, chiara alternativa: consegnare entro una data precisa o rimborsare.
Messa in mora e diffida: perché sono il passaggio decisivo
La messa in mora è la lettera con cui intimi, per iscritto, di adempiere. Serve per “accendere” i termini e per far decorrere gli interessi e le eventuali responsabilità. La regola è semplice: il debitore (qui il venditore) è costituito in mora con un’intimazione o richiesta scritta. Non basta un “whatsappino”. Serve un reclamo tracciabile.
La diffida ad adempiere, invece, è il passaggio successivo: fissi un termine congruo e avvisi che, se non rispetta quel termine, il contratto si intenderà risolto automaticamente. Sai qual è il dettaglio spesso ignorato? Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo accordi o usi che rendano congruo un termine più breve. È una frase che vale oro quando il concessionario “tira in lungo”.
Ti stai chiedendo come inviarla? Meglio PEC o raccomandata A/R. Sono le strade che danno data certa e provano che il sollecito è stato recapitato. Molti portali dei consumatori lo ricordano proprio in tema di mancata consegna: diffida via PEC o raccomandata, indicando un termine finale. È un passaggio pratico ma fondamentale per far valere i tuoi diritti.
A chi indirizzare il reclamo (e come impostarlo)
Indirizza il reclamo alla ragione sociale del venditore, non solo al commerciale con cui parli. Inserisci sede legale, numero d’ordine, modello dell’auto, anticipo versato, data di consegna pattuita o stimata, e il tuo ultimo termine. Evita toni aggressivi: è un atto formale, non uno sfogo. Chiedi un riscontro scritto entro pochi giorni e specifica cosa vuoi: consegna entro la data X oppure risoluzione con rimborso immediato.
Se hai acquistato online da un rivenditore di fuori città, il principio non cambia. Cambia lo strumento: spesso troverai una sezione “reclami” nel sito, ma usa comunque PEC o raccomandata. Il form web da solo non basta.
Caparra, acconto, finanziamento: non sono la stessa cosa
Quel che hai versato al momento dell’ordine è “caparra confirmatoria” o semplice “acconto”? La differenza è enorme. Se è caparra confirmatoria, in caso di inadempimento del venditore puoi recedere ed esigere il doppio della caparra. Se è acconto, chiedi la restituzione integrale, ma non raddoppia. Per capirlo, leggi la voce del contratto vicino alla somma versata: lì c’è la qualifica. La regola sulla caparra non è un’opinione, è prevista dall’art. 1385 del codice civile.
E se hai acceso un finanziamento collegato all’acquisto? Qui conviene muoversi con attenzione. Avvisa per iscritto l’ente finanziatore che la consegna non è avvenuta e che hai inviato diffida. In molti casi — proprio perché il credito è “collegato” al bene — la banca o la finanziaria sospendono l’erogazione o valutano il recesso, allineandosi all’esito del contratto principale. Non dare per scontato nulla: informali subito, allegando la tua documentazione.
Hai pagato con carta di credito? Chiedi alla tua banca come aprire una contestazione per mancata consegna. Non sempre è possibile, ma quando lo è rappresenta una leva in più.
Cosa scrivere nella lettera: un modello pronto da adattare
Non servono giri di parole, serve chiarezza. Ecco uno schema che puoi usare, adattandolo al tuo caso.
Oggetto: Messa in mora e diffida ad adempiere – Ordine n. [numero] – [Marca/Modello]
Testo:
“Con riferimento all’ordine in oggetto, concluso in data [data], evidenzio che, nonostante i ripetuti solleciti, l’autovettura non è stata consegnata. La consegna avrebbe dovuto avvenire in data [data] ovvero, in mancanza, entro i termini di legge. Con la presente vi metto in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. e vi diffido ad adempiere all’obbligo di consegna entro e non oltre il [data, almeno 15 giorni dalla ricezione], con avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto e provvederete alla immediata restituzione delle somme versate, oltre agli interessi e agli eventuali danni. In difetto, mi riservo ogni azione nelle sedi competenti. Chiedo cortese riscontro scritto.”
Chiusura:
“Distinti saluti – [nome, indirizzo, codice fiscale, contatti] – Allego: copia ordine, prova pagamento, solleciti precedenti.”
Questo testo è volutamente essenziale e “muscolare” il giusto. Fa quel che deve: mette l’altra parte davanti a un bivio chiaro.
E se non rispondono? Le strade successive (senza perdersi)
Se non ricevi riscontro o ricevi solo promesse vaghe, non sentirti in un cul-de-sac. Superato il termine che hai fissato nella diffida, comunica formalmente la risoluzione del contratto e chiedi il rimborso delle somme. Se avevi versato una caparra confirmatoria, chiedine il doppio. Anche qui, un passaggio scritto via PEC o raccomandata è preferibile a qualsiasi telefonata.
Sul fronte tutela extra-giudiziale, una novità importante: la piattaforma ODR europea che per anni ha raccolto i reclami online è stata dismessa nel luglio 2025. Non è più il canale a cui rivolgersi. Oggi conviene puntare su organismi ADR riconosciuti in Italia (conciliazioni gestite da associazioni consumatori o da protocolli con le imprese) oppure, se serve, sulle vie giudiziali ordinarie.
Infine, se sospetti pratiche commerciali scorrette — pubblicità fuorviante su tempi di consegna, promesse “garantite” mai rispettate — puoi segnalare all’AGCM tramite modulo online o PEC. Non risolve la tua singola pratica nell’immediato, ma contribuisce a fermare comportamenti scorretti e, in alcuni casi, spinge il professionista a trovare una soluzione.
Danni, spese e auto sostitutiva: cosa puoi chiedere
Oltre al rimborso, puoi domandare il risarcimento delle spese causate dal ritardo, se le provi: noleggi per sostituire l’auto promessa e mai arrivata, costi extra per lavorare, polizze avviate inutilmente. Qui entra in campo il principio generale del danno: documenta sempre tutto, con fatture e ricevute. È più semplice ottenere un accordo quando dall’altra parte vedono numeri e carte, non solo malumori.
Hai lasciato in permuta la tua vecchia auto? Se la consegna è saltata e la permuta è già stata perfezionata, il venditore deve comunque restituire il valore pattuito o, se possibile, rimetterti in possesso del mezzo. Non lasciare che la situazione rimanga sospesa: chiarisci per iscritto anche questo punto.
Un esempio pratico: dal “si fidi” alla soluzione
Marco ordina una citycar a maggio, versa 1.000 euro e firma un contratto che indica luglio come data di consegna “stimata”. A fine luglio l’auto non c’è. Ad agosto gli dicono “la prossima settimana”. A metà settembre, esasperato, Marco invia messa in mora e diffida via PEC, concedendo 20 giorni. Nella lettera scrive che, in mancanza, risolverà e chiederà il rimborso; precisa che l’importo versato è caparra (come da contratto). La data scade, l’auto non arriva. Marco invia la risoluzione, chiede il doppio della caparra e apre la contestazione con la banca per il resto pagato con carta. In cinque giorni riceve la proposta di rimborso integrale e un buono manutenzione. Morale? Quando il reclamo è strutturato e la controparte capisce che conosci le regole, la trattativa cambia marcia.
Domande ricorrenti, risposte rapide
Ti conviene fissare un termine di 15 giorni o più lungo? Dipende. Quindici è la soglia minima di legge; se il concessionario ti documenta un passaggio tecnico imminente (immatricolazione già prenotata, trasporto assegnato), puoi indicare 20 o 30 giorni e chiuderla lì. Se invece è un rimpallo senza prove, restare sul minimo è più che legittimo.
Hai paura che “ti brucino” l’anticipo? Se è caparra confirmatoria, la legge sta con te: se il venditore non adempie, puoi chiedere il doppio. Se è acconto, torni in possesso del tuo denaro, punto. La chiave è leggere la clausola nell’ordine. E scriverlo chiaramente nella risoluzione.
Si può coinvolgere la casa madre? Sì, come “moral suasion”. Ma la tua controparte contrattuale resta il venditore che ha incassato i soldi. Invia comunque copia del reclamo al customer care del marchio: spesso si attivano per non perdere il cliente.
Errori da evitare
Il primo è aspettare troppo, nella speranza che “domani si sblocchi”. Il secondo è affidarsi solo a telefonate o messaggi volatili: sono comodi, ma non “accendono” i termini legali. Il terzo è confondere caparra e acconto, rinunciando senza motivo a una leva che potrebbe farti recuperare il doppio. Il quarto è saltare passaggi: messa in mora, termine congruo, risoluzione. Sono tre cambi di marcia che portano dal mugugno alla soluzione.
Un ultimo abbaglio comune? Puntare su canali che non esistono più. La vecchia piattaforma ODR è chiusa: meglio orientarsi su ADR nazionali o — se necessario — sulla via giudiziale, valutando valore della causa e competenza territoriale. Meglio una strada certa che un form online ormai disattivato.
Conclusione: prendi il volante del tuo reclamo
Un’auto che non arriva non è solo un fastidio: può fermare lavoro, famiglia, impegni. Ma non sei senza strumenti. Metti per iscritto, fissa un termine, scegli fra consegna o rimborso, valuta la caparra, usa ADR quando serve. Vuoi una mano a modellare la tua PEC di diffida con le date giuste e i riferimenti corretti? Incolla qui i dati essenziali (ordine, importi, date promesse): preparo un testo su misura, pronto da inviare.